La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato ancora una volta l’attuale posizione relativa alla detrazione dell’imposta da parte dei contraenti non aventi lo status di contribuenti attivi (ottobre 2017, atti n. fasc.o C-101/16). La mancanza di tale status non dovrebbe comportare per l’acquirente la privazione del diritto a detrazione dell’IVA.
Il caso riguardava un contribuente rumeno. Il contraente del contribuente è stato dichiarato dall’agenzia rumena delle entrate come inattivo. Di conseguenza, questi è stato cancellato dal registro dei contribuenti IVA attivi.
In tal caso, secondo la legislazione nazionale, all’acquirente non spettava il diritto di detrarre l’imposta dalla fattura emessa da un’entità non inclusa nel registro dei contribuenti attivi. Il tribunale rumeno ha ritenuto che il contribuente avrebbe dovuto verificare in anticipo se il contraente avesse lo status di contribuente IVA attivo. Tuttavia, secondo la sentenza della CGUE, l’assenza di tale status non dovrebbe comportare per l’acquirente la privazione del diritto a detrazione dell’IVA.
Il caso è importante anche nel contesto della Polonia, in quanto le agenzie delle entrate polacche spesso prendono posizione non conforme con le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE.
Secondo gli esperti, un’azione positiva che svolgono le autorità fiscali è quella di chiamare i contribuenti a correggere i file JPK_VAT nonché le dichiarazioni tenendo conto delle fatture emesse dai contribuenti IVA non aventi lo status di contribuente attivo.
Autore: Adriana Zobniów, Capo Contabile, Bosetti Global Consulting