Secondo l’art. 13a, comma 1 della Legge sul contrasto ai ritardi di pagamento eccessivi, i responsabili dei soggetti di cui all’art. 27b, comma 2 della legge del 15 febbraio 1992 sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono fornire per via telematica al ministro competente per l’economia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sui termini di pagamento utilizzati nelle transazioni commerciali nell’anno solare precedente. La prima relazione deve essere presentata nel 2021 per il 2020.
Alla luce delle predette disposizioni, l’obbligo si applica ai soggetti passivi titolari dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche che hanno ottenuto ricavi superiori a 50 milioni di euro nell’anno fiscale chiuso nel 2019 e ai gruppi di capitali, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti.
È necessario fornire:
• il nome della società e il numero di identificazione fiscale (P.I.);
• il valore dei pagamenti monetari ricevuti e realizzati nel corso dell’anno solare precedente entro un periodo non superiore a 30 giorni, da 31 a 60 giorni, da 61 a 120 giorni o superiore a 120 giorni – conteggiato dalla data di emissione della fattura o della ricevuta attestante l’avvenuta fornitura del bene o prestazione di un servizio;
• il valore dei pagamenti monetari non ricevuti nell’anno solare precedente entro il termine specificato nel contratto e la quota percentuale di essi sul valore totale dei ricavi monetari spettante al soggetto in quell’anno;
• il valore dei pagamenti monetari non realizzati nell’anno solare precedente entro il termine specificato nel contratto e la quota percentuale di essi sul valore totale dei pagamenti monetari che detto soggetto è tenuto a realizzare in quell’anno.
Con la formulazione “il valore dei pagamenti monetari non ricevuti nell’anno solare precedente entro il termine specificato nel contratto e la quota percentuale di essi sul valore totale dei pagamenti monetari spettanti a detto soggetto in quell’anno” – contenuta nell’art. 13a, comma 4, punto 4 della Legge sul contrasto ai ritardi di pagamento eccessivi – vanno intese tutti i pagamenti monetari esigibili in un determinato anno, e non solo quelli che sono diventati esigibili in quell’anno. Pertanto, la disposizione citata si riferisce anche ai pagamenti monetari scaduti, ovvero quelli il cui termine di pagamento è scaduto in esercizi precedenti, in quanto tali pagamenti soddisfano la condizione che siano dovuti al soggetto in un dato anno, indipendentemente dal fatto che “provengano” da anni precedenti.
Di conseguenza, questa formulazione comprende sia:
– i pagamenti monetari realizzati dopo la scadenza (specificata nel contratto) durante l’anno, che
– i pagamenti monetari non realizzati, e
quindi esistenti a fine dell’anno che, secondo il contratto, dovevano essere realizzati in quell’anno (inclusi quelli “trasferiti” dagli anni precedenti).
Autore: Jacek Wilczewski, legale