Dal 1 dicembre 2019 è programmata l’entrata in vigore del nuovo regolamento del Ministro per l’Energia relativo tra l’altro alla lista di carburanti liquidi la cui importazione è soggetta all’iscrizione nel registro di soggetti importatori. Non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del regolamento, ma stando alle informazioni pubblicate sul sito ufficiale del RCL (Centro Governativo di Legislazione), gli obblighi verranno estesi alle seguenti ulteriori categorie di carburanti:
1) L’iscrizione obbligatoria nel registro dei soggetti importatori comprenderà inoltre i prodotti:
– lubrificanti col codice 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80
– semiprodotti di raffinazione con il codice 2707 50 00
2) Rimane l’obbligo di ottenere le concessione per
– gasolio da riscaldamento col codice 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99, 2901 10 00
– semiprodotti di raffinazione col codice 2707 50 00
Di conseguenza i soggetti importatori dall’estero di preparati lubrificanti avranno l’obbligo entro 3 mesi di registrarsi come soggetti importatori in un registro speciale gestito dal presidente dell URE (Ente Energetico Regolatore). La mancata registrazione sarà passibile di pesanti ammende.
Successivamente, ognuno di questi soggetti importatori avrà l’obbligo di presentare regolari relazioni mensili sulle quantità di lubrificanti importati. L’obbligo di presentazione regolare di report potrebbe essere esteso anche verso fino a 4 Istituti, ovvero – verso il Ministero delle Finanze, il Ministero per l’Energia, l’Agenzia delle Riserve Materiali e l’URE.
Inoltre, a partire dal mese di novembre sono cambiate le prescrizioni relative all’importo dell’accisa riguardante i lubrificanti col codice 3403.
Autore: Jacek Wilczewski, consulente legale