La legge sul Registro Nazionale Giudiziario (KRS) consente al tribunale del registro di rimuovere la società dal suddetto registro senza avviare il procedimento di liquidazione. In particolare, il tribunale può avvalersi di questa opzione se la società non ha presentato il bilancio per 2 esercizi finanziari consecutivi.
Il tribunale del registro avvia d’ufficio un procedimento di scioglimento del soggetto iscritto nel registro senza avviare una procedura di liquidazione, quando:
1) in caso di rigetto dell’istanza di dichiarazione di fallimento o di sospensione della procedura fallimentare, il tribunale fallimentare dichiara che il materiale raccolto fornisce la base per lo scioglimento senza dover avviare la procedura di liquidazione;
2) l’istanza di fallimento è stata respinta o la procedura di fallimento è stata interrotta per il fatto che i beni del debitore insolvente non sono sufficienti a coprire i costi del procedimento;
3) è stata emessa la decisione di revocare o sospendere la procedura coatta;
4) nonostante la richiesta del tribunale del registro, non è stato presentato il bilancio annuale di 2 esercizi finanziari consecutivi;
5) nonostante la duplice richiesta del tribunale del registro non sono stati adempiuti gli altri obblighi di cui all’art. 24 par. 1 della legge.
Nel corso del procedimento per lo scioglimento di un soggetto iscritto nel registro senza condurre una procedura di liquidazione, il tribunale del registro verifica se tale soggetto abbia proprietà trasferibili e se stia effettivamente svolgendo l’attività.
Nel caso in cui il tribunale del registro nel corso del procedimento per lo scioglimento di un soggetto iscritto nel registro senza condurre una procedura di liquidazione, abbia verificato che tale soggetto non è in possesso di proprietà trasferibili e non sta effettivamente svolgendo l’attività, il suddetto tribunale decide sullo scioglimento del soggetto senza procedura di liquidazione e ordina la sua cancellazione dal registro.
L’esistenza di obbligazioni non soddisfatte incombenti sul soggetto iscritto nel registro o di crediti inesigibili non esclude la possibilità di decidere di sciogliere tale soggetto senza condurre le procedure di liquidazione.
Ai sensi di legge, la Tesoreria dello Stato acquista a titolo gratuito i beni residuali del soggetto cancellato dal registro, indipendentemente dal motivo della cancellazione qualora questi non siano stati disposti diversamente dall’autorità competente al momento della cancellazione dal registro.
La Tesoreria dello Stato è responsabile degli obblighi derivanti dai beni acquisiti del soggetto cancellato dal registro.
Gli azionisti, i soci di cooperative e altre persone legittimate a partecipare alle attività di liquidazione possono rivendicare i propri diritti se rappresentano congiuntamente almeno due terzi dei voti e dimostrano che tutti i creditori sono stati soddisfatti o garantiti.
Le pretese dei creditori e delle persone sopra indicate cessano se non sono reclamate dinanzi alla Tesoreria dello Stato entro un anno dalla data di acquisizione dei beni da parte della medesima. Se, prima dell’acquisizione dei beni da parte della Tesoreria dello Stato, il creditore ha ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del soggetto cancellato dal registro, il credito di cui al presente titolo decade se il creditore non presenta domanda di esecuzione entro un anno dall’acquisizione dei beni da parte della Tesoreria dello Stato.
Autore: Jacek Wilczewski, consulente legale