Dal 1 ° gennaio 2020 entreranno in vigore importanti modifiche relative alle scadenze dei pagamenti nelle transazioni commerciali e aventi per scopo la riduzione dei tempi di attesa.
Non sarà più conveniente utilizzare nei contratti pagamenti superiori a 60gg o cercare di temporeggiare con le date effettive dei pagamenti superando le date di scadenza. Ci sarà particolare attenzione ai contratti stipulati prima del 01.01.2020, e pertanto, ciascun contratto dovrebbe essere valutato individualmente. Potrebbe esserci la necessità urgente di ammendare contratti esistenti ancora nel corso del 2019.
Le modifiche più importanti previste
• Laddove la disposizione contrattuale preveda termini di pagamento a più di 60 gg verrà d’ufficio cancellata e sostituita con pagamento a 60 gg esatti.
• Non si potrà fissare pagamenti maggiori a 60gg nel caso in cui il debitore sia un importante (grande) imprenditore mentre il creditore sia classificato nel settore della piccole e media impresa, ovvero PMI; in altre situazioni sono previste rigorose eccezioni con apposite restrizioni.
• Il debitore appartenete alla categoria di grande imprenditore dovrà presentare alla controparte della transazione commerciale una dichiarazione attestante lo status di grande imprenditore. La dichiarazione dovrà essere presentata nella stessa forma in cui viene conclusa la transazione commerciale, al più tardi al momento della sua stipulazione. La mancata dichiarazione o dichiarazione non veritiera è soggetta a sanzione di ammenda.
• Il mancato pagamento entro il termine fissato per legge comporterà obbligatoriamente l’aumento della base imponibile.
• Il temporeggiamento ingiustificato della scadenza effettiva del pagamento è stato considerato come atto di concorrenza sleale (come ingiustificato, tra l’altro, si considera l’inosservanza del programma di consegna delle merci o del programma di servizi) ed è passibile di risarcimento o di altre rivendicazioni previste nella normativa sulla lotta alla concorrenza sleale.
• Qualora il termine di pagamento specificato nel contratto superi i 120 gg, il creditore può recedere dal contratto o risolvere il contratto a prescindere da altri motivi.
• I dirigenti responsabili di unità di cui all’art. 27b della legge IRPEG sono tenuti a pubblicare informazioni sui termini di pagamento e a presentare relazioni annuali d’esercizio al Ministro dell’Economia.
• Sono vietati i ritardi nei pagamenti, consistenti nel fatto che nel periodo dei 3 mesi consecutivi il totale dei pagamenti in ritardo supera a termine i 2 milioni (nel 2020 saranno 5 milioni, che gradualmente scenderanno a regime ai detti 2 milioni). In caso di violazione di questo divieto, il presidente dell’ UOKiK infliggerà relativa ammenda. Tuttavia chiunque ha il diritto di presentare denuncia al Presidente dell’ UOKiK. Il Ministro dell’Economia e il Responsabile del KAS collaborano con il Presidente dell’UOKiK.
Autore: Jacek Wilczewski, consulente legale