Di seguito presentiamo i cambiamenti nell’imposta IRPEF e IRPEG che entreranno in vigore in Polonia dal 2017.
Aliquota IRPEG più bassa per piccoli contribuenti
L’aliquota per l’imposta IRPEG è passata dall’attuale 19% al 15% nel caso di piccoli contribuenti (ovvero, imprenditori che nell’anno precedente abbiano realizzato redditi da vendite (compresa l’IVA) inferiore a 1 200 000 euro), questo vale anche per altri contribuenti non classificati come piccola impresa, qualora la cifra citata non sia stata superata nell’anno fiscale in cui hanno iniziato la loro attività economica. L’aliquota IRPEG ridotta al 15% non potrà essere applicata dai gruppi di capitale (ai fini fiscali).
Limitazioni per l’assegnazione come costo imponibile dei costi relativi ai pagamenti in contante per valori maggiori dei 15 000 zloty – non verrà considerato costo imponibile il costo nella parte per la quale il pagamento sia avvenuto senza l’intermediazione di un c/c; conformemente con l’art.22 della normativa sulla libertà nella conduzione dell’attività economica, l’effettuazione o ricezione dei pagamenti relativi alle attività economiche svolte avviene tramite l’impiego di un conto corrente bancario dell’imprenditore in tutti i casi in cui:
1. costituisce parte della transazione che genera il pagamento, un altro imprenditore nonché
2. Il valore una tantum della transazione, a prescindere dal numero di pagamenti che essa genera, supera il controvalore di 15.000 zł, precisando che le transazioni in valuta estera vengono convertite in pln secondo il cambio medio applicato dalla NBP l’ultimo giorno lavorativo precedente il giorno in cui è stata effettuata la transazione.
La regola sopra descritta troverà applicazione rispettivamente anche nei casi di acquisizione o fabbricazione di immobilizzazioni materiali o acquisizione di valori immateriali e legali.
Il massimale per i pagamenti in contante vale anche per le transazioni eseguite con soggetti esteri.
Le nuove regole hanno applicazione per pagamenti effettuati nell’anno fiscale che inizia al 31 dicembre del 2016. Non si applicano invece ai pagamenti relativi a transazioni concluse prima del 1 gennaio 2017, qualora il valore della transazione non superava il limite attuale derivante dalla normativa sulla libertà di conduzione dell’attività imprenditoriale, ovvero i 15.000 euro.
Cambiamenti in materia di riduzione dell’imposta IRPEF
Secondo le nuove prescrizioni l’importo della quota esentasse ammonterà al massimo a 6600 zł all’anno. Questo significa che di questa esenzione potranno usufruire le persone con redditi mensili non superiori a 550 zł. La quota di riduzione dell’imposta che verrà detratta nel calcolo annuale delle imposte ammonta a:
1. 1.188 zł – per la base imponibile ai fini fiscali non eccedente l’importo di 6.600 zł;
2. 1.188 zł ridotto della quota calcolata secondo la formula: 631 zł 98 gr × (base imponibile – 6.600 zł) ÷ 4.400 zł, per la base imponibile ai fini fiscali eccedente i 6.600 zł ma non superiore a 11.000 zł
3. 556 zł 02 gr – per la base imponibile ai fini fiscali maggiore a 11.000 zł e non eccedente l’importo di 85.528 zł;
4. 556 zł 02 gr ridotto della quota calcolata secondo la formula: 556 zł 02 gr × (base imponibile – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł, per basi imponibili ai fini fiscali maggiori di 85.528 zł e non eccedenti l’importo di 127.000 zł.
Non avranno diritto alle quote di riduzione delle imposte i contribuenti con redditi annuali maggiori a 127.000 zł.
Riguardo al meccanismo di calcolo durante l’anno fiscale degli anticipi a titolo d’imposta si è adottato il principio di applicare la quota in detrazione nell’ammontare di 556,02 zł annuali e questa verrà applicata esclusivamente in relazione ai redditi non eccedenti l’importo di 85.528 zł.
Nuovi principi di preparazione della documentazione fiscale per le transazioni con soggetti correlati
Per principio, l’obbligo di preparazione della documentazione nascerà nei confronti dei contribuenti i cui redditi o costi, calcolati sulla base della corrente gestione dei libri contabili, abbiano superato nell’anno precedente l’anno fiscale il controvalore di 2.000.000 euro.
Cambiamenti riguardanti alcune prescrizioni relative alla tassazione IRPEG dei non residenti
Completamento del catalogo dei redditi (entrate) considerati redditi (entrate) prodotti sul territorio della Repubblica di Polonia
esclusione della posticipazione della tassazione del c.d. scambio delle partecipazioni, qualora il motivo principale o uno dei motivi principali dello scambio delle partecipazioni risulti essere il tentativo di aggirare l’obbligo o di evitare la tassazione,
assoggettamento dell’applicazione dell’esenzione fiscale alla fonte del pagamento degli interessi e quote delle licenze, all’adempimento dello statuto di effettivo titolare da parte del beneficiario
Cambiamenti in materia di principi di tassazione delle transazioni di contribuzioni non monetari a beneficio di società e cooperative
Attualmente nel caso di apporto di contribuzioni non monetari (CIT – in diversa forma che l’impresa stessa o un suo ramo organizzato) viene considerato entrata il valore dell’apporto definito nello statuto o contratto costitutivo della società (o eventualmente in un altro documento), precisando che se questo valore risulta inferiore al valore di mercato della contribuzione – verrà considerato entrata il valore di mercato dell’apporto fissato il giorno di trasferimento della proprietà dell’apporto.
Autore: Agnieszka Pelc, Chief Accounting Manager Bosetti Global Consulting