L’imposta CIT [corrispondente all’IRES] relativa alle società in accomandita semplice e società in nome collettivo
La società in accomandita semplice pagherà l’imposta sul reddito a partire dall’1 gennaio 2021. Per i primi quattro mesi del 2021 le nuove norme non dovranno essere applicate tassativamente, ma in tal caso i libri contabili della società dovranno essere chiusi al 30 aprile 2021. Il socio accomandatario detrarrà dalla propria imposta il tributo pagato dalla società, invece la franchigia fiscale del socio accomandante sarà pari a 60 mila zloty su base annua. Ciò significa che il reddito del socio accomandante avente ricavi più alti sarà in realtà soggetto a doppia imposizione.
All’imposta CIT saranno soggette le società in nome collettivo che non indicheranno i loro soci e chi è titolare indiretto dei redditi della società.
Condono
La legge prevede inoltre la limitazione del condono fiscale di cui beneficiano. In linea di principio per le persone residenti in Polonia da oltre 183 giorni all’anno. Le persone che lavorano in alcuni stati dovranno pagare in Polonia la differenza tra l’imposta polacca e quella versata all’estero. I contribuenti potranno beneficiare della franchigia fiscale pari a 8 mila zloty su base annua.
L’imposta CIT estone
Dal 1 gennaio 2021 alcune società di capitali potranno scegliere la tassazione sotto forma di imposta forfettaria sui redditi (il cosiddetto CITE estone) – ciò significa che l’imposta va versata al momento di pagamento degli utili. Le condizioni che devono essere soddisfatte per poter applicare tale forma di imposizione sono, tra l’altro, le seguenti: tutti i soci devono essere persone fisiche, la società di capitali non deve avere quote di partecipazioni in un’altra società di capitali, la società di capitali deve assumere minimo 3 persone, non soci, con contratto di lavoro, la soglia di reddito deve essere pari a 100 milioni di zloty. Inoltre, per poter beneficiare di tale tributo sarà necessario investire in modo regolare ad un certo livello.
CIT al 9%
É stato aumentato fino a 2 milioni di Euro il limite che dà diritto all’imposta CIT al 9% e di tale aliquota potrà beneficiare il contribuente che soddisferà cumulativamente le seguenti condizioni:
• i ricavi relativi al 2020 non possono superare 2 milioni di Euro lordi (IVA inclusa) al tasso di cambio dell’1 ottobre 2020, ossia l’importo di 9 031 000 zloty lordi (compresa l’IVA a debito),
• i ricavi attuali registrati nel 2021 non possono superare 2 milioni di Euro netti (IVA esclusa) al tasso di cambio del 4 gennaio 2021.
Ulteriori modifiche
• sarà introdotto un nuovo istituto – la cosiddetta società immobiliare [spółka nieruchomościowa] in capo alla quale saranno imposti nuovi obblighi di rendicontazione e quelli relativi alla ritenuta alla fonte,
• i contribuenti CIT i cui ricavi annui superano 50 milioni di Euro saranno soggetti all’obbligo di predisposizione della relazione sulla strategia fiscale,
• i contribuenti che beneficiano dell’esenzione dall’imposta sui redditi (compresi quelli che operano nelle zone economiche speciali) non potranno ridurre o aumentare le aliquote di ammortamento,
• le immobilizzazioni materiali potranno essere considerate usate (e quindi potranno essere applicate le opportune aliquote di ammortamento individuali) soltanto se il contribuente dimostrerà che prima del loro acquisto esse erano utilizzate per un periodo di sei mesi (oppure 60 mesi in determinati casi) da altri soggetti e non da egli stesso.
Autore: Jacek Wilczewski, legale