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Le modifiche all’IVA faciliteranno la gestione dell’impresa?

prowadzenie działalności gospodarczej

Precisazione dei contrassegni della documentazione tecnica, facilitazioni e modifiche della contrassegnazione nella tenuta dei registri degli imprenditori. Ecco il nostro riepilogo delle modifiche più importanti all’IVA, in vigore dal 1 luglio 2021.

  1. Modifica – Possibilità di rendicontazione collettiva degli scontrini fiscali fino al valore di PLN 450 emessi ai sensi dell’art. 106e comma 5 punto 3 della legge sull’IVA, e fatture che documentano i percorsi in autostrada a pedaggio o viaggi di qualsiasi distanza, emesse sotto forma di biglietto di viaggio unico dai contribuenti aventi diritto alla prestazione di servizi riguardanti il trasporto di persone con: ferrovie a scartamento normale,  autoveicoli, navi marittime, mezzi di navigazione interna e costiera, traghetti, aerei ed elicotteri.
    La modifica ha lo scopo di rendere più agevole per i contribuenti la tenuta dei registri attraverso la possibilità di presentazione collettiva delle cosiddette fatture semplificate e dei suddetti biglietti singoli.
  2. Modifica   Precisazione nell’aspetto meritorio e formale delle disposizioni del regolamento relativo alla designazione di alcuni gruppi di beni e servizi (GTU) e procedure speciali.
    Al fine di eliminare le differenze tra la documentazione tecnica (struttura JPK_VAT con dichiarazione), e la contrassegnazione indicata nel regolamento, è stata modificata la modalità di marcatura delle denominazioni dal tipo “01” al “13” in “GTU_01” fino a “GTU_13”. Inoltre, le disposizioni sono state rese più precise indicando il riferimento ai codici CN secondo la Nomenclatura Combinata (CN 2020) oppure facendo riferimento alla classificazione PKWiU 2015.
  3. Modifica  Esclusione dell’uso dei contrassegni GTU ai documenti “RO” e “WEW”.
    Al fine di semplificare gli obblighi di registrazione, è stato deciso che le attività documentate da un documento collettivo interno contenente le vendite da registratori di cassa “RO” e il documento interno “WEW” non saranno più indicate con i contrassegni GTU.
  4. Modifica Esclusione dell’uso dei simboli delle procedure per i documenti RO.
    Al fine di semplificare gli obblighi di registrazione, è stata inoltre introdotta una soluzione affinché i documenti interni collettivi contenenti le vendite dei registratori di cassa “RO” non siano contrassegnati da simboli di procedure.
  5. Modifica – Esclusione dell’uso del contrassegno “TP” nel caso di fornitura di beni e prestazione di servizi, quando il rapporto tra l’acquirente e il fornitore di beni o prestatore di servizi deriva esclusivamente dal rapporto con l’erario o con enti territoriali o loro associazioni.
    Il cambio proposto semplifica e adegua i requisiti di registrazione alle esigenze analitiche e di controllo dell’amministrazione fiscale.
  6. Modifica – Precisazione  delle disposizioni sulla presentazione dei dati nelle dichiarazioni doganali, conti di chiusura o decisioni.
    La disposizione al riguardo è stata resa più precisa specificando che il nome e cognome o il nome del mittente o dell’esportatore venga riportato in caso di dichiarazione doganale, conti di chiusura  o decisioni, e non in caso di dichiarazione di importazione, poiché la dichiarazione di importazione non contiene tali dati.
  7. Modifica – Possibilità di indicare nei registri la riduzione dell’imposta addebitata di cui all’art. 86 c. 19a della legge, usando il documento “WEW”.
    È stata introdotta tale decisione , per poter riportare la riduzione dell’imposta addebitata, di cui all’art. 86 c. 19a della legge, nei registri sulla base di un documento interno con contrassegno “WEW”, di cui al c. 8 punto 2, nel caso in cui l’acquirente non abbia ricevuto la fattura correttiva che documenta l’evento, fino alla data di invio del registro come previsto dall’art. 99 c. 11c della legge.
  8. Modifica  – Abrogazione delle disposizioni del regolamento concernenti l’utilizzo del termine “MPP”.
    Nel JPK_VAT con la dichiarazione non verrà più adottato il contrassegno „MPP”.
  9. Modifica 9In caso di rettifiche effettuate ai sensi dell’art. 89a c. 1 e 4 della legge, è stato introdotto l’obbligo di indicare nei registri la data di scadenza del termine di pagamento o la data del pagamento effettuato.
    Tale modifica ha carattere chiarificatore e consentirà di verificare l’irrecuperabilità dei crediti che è stata accertata, senza la necessità di svolgere attività di controllo o azioni di verifica con la partecipazione del contribuente, nonché semplificherà in modo significativo la verifica dei requisiti previsti dalla legge per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per i cosiddetti “debiti inesigibili”, ovvero la scadenza del termine di pagamento della fattura.
  10. Modifica – Introduzione della contrassegnazione del fatto che il  contribuente, nel periodo fiscale, ha facilitato lo svolgimento delle attività di cui all’art. 109b c. 4 della legge sull’IVA.
    Art. 109b c. 4 della legge sull’IVA impone ai contribuenti, che agevolano mediante  un’interfaccia elettronica (piattaforma, piattaforma di scambio, portale o altro mezzo analogo) la consegna dei beni e la prestazione dei servizi indicati nell’art. 109b c. 1 della legge, l’obbligo di fornire, su richiesta dell’autorità fiscale, i registri contenenti informazioni specifiche su tali attività (transazioni) e sui contribuenti che le esercitano.
    Pertanto, i contribuenti soggetti alla presentazione del  JPK_VAT con la dichiarazione, qualora inoltre obbligati a tenere i registri di cui all’art. 109b c. 1 della legge (per quanto riguarda le attività da loro agevolate relative al territorio del paese, di cui all’articolo 109b c. 4 della legge), conformemente con il progetto § 7 punto 8 del regolamento, dovrebbero segnalare nella rispettiva parte della dichiarazione JPK_VAT che il contribuente, nel periodo fiscale, ha agevolato lo svolgimento delle attività di cui all’art. 109b c. 4 della legge. Tale soluzione consentirà un monitoraggio più efficiente degli enti che facilitano lo svolgimento delle suddette attività in un determinato periodo fiscale.
  11. Modifica – Sostituzione dei contrassegni “SW” e “EE” con il contrassegno comune “WSTO_EE”.
    La modifica consiste nel fatto che i registri contengono il contrassegno unico WSTO_EE riguardante le vendite a distanza intracomunitarie di beni, che al momento dell’inizio della loro spedizione o trasporto, si trovano nel territorio del paese, e per la fornitura di telecomunicazioni, servizi di radiodiffusione e telematici di cui all’art. 28k della legge, per soggetti non contribuenti aventi sede legale, residenza permanente o luogo di dimora nel territorio di uno Stato membro diverso dal territorio del paese.
    La necessità di adeguare il regolamento in esame per quanto riguarda il contrassegno “SW” – consegna per corrispondenza dal territorio del Paese, di cui all’art. 23 della legge, e il contrassegno “EE” – prestazione di servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e telematica, di cui all’art. 28k delle legge, risulta dalla legge di modifica della normativa  sull’imposta sui beni e servizi e alcune altre leggi, in attuazione del cosiddetto Pacchetto IVA e-commerce. Essa abroga il concetto di vendita per corrispondenza da e verso il territorio del paese nonché regolamenti relativi a tale vendita e introduce il concetto di vendite a distanza intracomunitarie di beni (ESPO) nonché i regolamenti al riguardo.
  12. Modifica – Introduzione del contrassegno “IED” ovvero Electronic Supplier Interface.
    Il contrassegno “IED” ha lo scopo di monitorare le consegne dei beni di cui all’art. 7a c. 1 e 2 della legge sull’IVA, effettuate da un contribuente che facilita tali consegne, il quale non utilizza la procedura particolare di cui alla sezione XII del capitolo 6a o 9 della legge o i regolamenti corrispondenti, per i quali il luogo della consegna è il territorio del paese.
  13. Modifica – Introduzione di disposizioni transitorie concernenti:
    Dal 1° luglio 2021 sono introdotte disposizioni transitorie riguardanti l’utilizzo dei contrassegni, a partire  dal periodo fiscale relativo al gennaio 2022, che il contribuente ha facilitato durante lo svolgimento delle attività nel periodo fiscale di cui all’art. 109b comma 4 della legge e contrassegni IED.
    E ciò riguarda anche le disposizioni in materia di segnalazione, a partire dal periodo fiscale relativo al mese di gennaio 2022, della data di scadenza del termine di pagamento oppure della data di pagamento in caso di rettifiche effettuate ai sensi dell’art. 89a comma. 1 e 4 della legge sull’IVA. A sua volta il contrassegno “EE” utilizzato nei registri durante il periodo fiscale di luglio-dicembre 2021,  sostituisce il nuovo contrassegno “WSTO_EE”.

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