Le modifiche annunciate in precedenza relative al funzionamento delle ZES sono diventate realtà (per saperne di più: Cambiamenti rivoluzionari nelle Zone Economiche Speciali ), in data 1º giugno 2018 il Presidente ha sottoscritto la legge sugli incentivi ai nuovi investimenti del 10 maggio 2018, tale legge entra in vigore 14 giorni dopo la sua pubblicazione.
La legge stabilisce le norme di erogazione degli incentivi agli imprenditori per la realizzazione di nuovi investimenti, sotto forma di agevolazioni relative all’imposta IRPEG, che saranno concesse per gli investimenti sull’intero territorio nazionale e non solamente sull’attuale area limitata delle 14 ZES.
L’intero territorio polacco sarà suddiviso in gruppi di distretti, che saranno assegnati come aree compatte alle rispettive Società Amministrative ( a oggi le Società Amministrative gestiscono le attività sui territori dispersi, ad es. LG nei pressi di Breslavia è parte della ZES di Tarnobrzeg che è localizzata a più di 450 km di distanza ).
Spariranno i permessi sostituiti dalle “decisioni sugli incentivi”, che saranno rilasciate all’imprenditore impegnato ad attuare un nuovo investimento.
La decisione relativa agli incentivi sarà rilasciata dal rispettivo ministro dell’economia per un periodo definito, non inferiore a 10 anni e non superiore a 15. È importante ricordare che gli imprenditori in possesso di autorizzazioni a operare all’interno delle ZES potranno usufruire delle medesime non oltre il 2026.
Qualora l’imprenditore pianificasse di investire su un’area all’interno delle ZES in conformità con l’articolo 2 della legge relativa alle Zone Economiche Speciali del giorno 20 ottobre 1994, la decisione sugli incentivi per un nuovo investimento sarà rilasciata per un periodo di 15 anni.
Per l’assegnazione delle concessioni, saranno decisivi i criteri quantitativi (l’importo investito + il numero di nuovi posti di lavoro), nonché – e qui è la novità – i criteri qualitativi. Siamo in attesa della pubblicazione del regolamento attuativo della legge, in cui saranno specificati in particolare i punti seguenti:
1) i tipi di attività economiche per cui non sarà emessa alcuna decisione sugli incentivi,
2) i criteri quantitativi specifici,
3) i criteri qualitativi specifici,
4) il metodo di verifica della conformità dei requisiti di cui al punto 1,
5) le condizioni per la concessione di aiuti pubblici,
6) la quantità massima ammissibile di aiuti pubblici concessi all’imprenditore,
7) il metodo per stabilire il periodo di validità della decisione relativa agli incentivi per un determinato investimento,
8) il tipo di costi ammissibili a ricevere gli aiuti pubblici a fronte di un nuovo investimento.
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Autore: Barbara Chaczko, Coordinatore Ufficio Progetti