LEGISLAZIONE

Cessazione del mandato del membro del CdA a rappresentare la società

La delibera dei soci prevede tre possibilità per nominare il membro del Consiglio di amministrazione: a) per un periodo di tempo chiuso chiamato “durata in carica” (es. per un anno, per 3 anni, per 5 anni), b) per un periodo a tempo indeterminato, oppure c) senza indicare nessuna durata.
Ovviamente diverse sono le conseguenze in ognuno dei casi.

La questione fondamentale, per le persone incaricate dell’amministrazione della società di capitali è la validità dei poteri di rappresentanza. La spiegazione che segue consentirà di capire meglio i principi attualmente in vigore in PL che regolano la perdita da parte dei membri del CdA del mandato di rappresentanza della Società.

A) La durata del mandato di un membro del CdA
Nel caso di nomina alla carica per 1 anno, il mandato che autorizza lo svolgimento della funzione scade il giorno dell’assemblea dei Soci. La stessa assemblea nell’approvare il bilancio del primo, intero anno di esercizio, conferisce fiducia al membro del Consiglio d’Amministrazione.

Esempio n.1
Un membro del Consiglio di amministrazione nominato per 1 anno in data 01.04.2012 – supponendo che l’anno di esercizio coincida con l’anno di calendario – perde il mandato il giorno dell’assemblea dei Soci nel 2014, in quanto il suo primo intero anno di esercizio è l’anno 2013.
Ciò significa che egli è sempre membro del CdA fino allo scadere del giorno dell’assemblea nel 2014 e non ha importanza che sia stato nominato per un periodo di 1 anno, dal 01.04.2012, ossia non smette di essere il membro del Consiglio di amministrazione alla data del 01.04.2013, cioè alla scadenza di un anno dal giorno della sua nomina.

In caso di nomina per un periodo eccedente 12 mesi, la cessione del mandato avviene alla data dell’assemblea dei soci in cui si delibera l’approvazione del bilancio per l’ultimo intero anno di esercizio di espletamento della funzione da parte del membro del CdA.

Esempio n.2
Per un membro del Consiglio di amministrazione nominato alla carica in data 01.04.2012 per la durata di 3 anni, l’ultimo intero anno d’esercizio in cui espleterà la funzione è l’anno 2014. Supponendo, che l’anno d’ esercizio è l’anno civile, quindi il mandato si estinguerà nel 2015, il giorno dell’assemblea dei soci che approverà il bilancio dell’esercizio 2014.

In tutti questi casi il mandato si estinguerà anche nel caso di revoca, dimissione o decesso.

B) Tempo indeterminato
Nel caso di nomina del membro del Consiglio di amministrazione a tempo indeterminato è importante distinquere se questa è imposta dallo statuto della società o solamente mediante apposita delibera dei soci. Se lo statuto della società prevede la nomina del membro del CdA a tempo indeterminato, egli resterà in carica fino alla data di decesso, di rinuncia o di revoca dell’incarico.
Mentre se la nomina a tempo indeterminato avviene mediante apposita delibera assembleare e non è contemplata nello statuto della società, si applicherà la stessa regola che nel caso di nomina a membro del CdA a 1 anno. Ciò significa che il mandato si estinguerà il giorno in cui si svolgerà l’assemblea dei soci di approvazione del bilancio del primo, intero anno di esercizio. Infatti, questa è una nomina di durata di un anno e non a tempo indeterminato, e questa è l’opinione che prevale tra i commentatori.

C) La Delibera dei soci non stabilisce la durata dell’incarico
Quando la delibera dei soci non fissa la durata del mandato, occorre verificare il contenuto dello statuto societario che potrà prevedere la nomina a espletare l’incarico per un periodo a tempo indeterminato oppure per la durata di uno specifico mandato. In tal caso si applicheranno le rispettive regole sopra descritte.
Se, però né la delibera dei soci né lo statuto societario non regolano i periodi degli incarichi a membro del CdA, si assume che la nomina sia stata fissata per la durata di 1 anno e si applica la regola di cui all’esempio 1. Questa è una situazione che spesso genera errori.

Redatto da: avv. Magdalena Wilczewska

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